STATUTO
Art. 10 – Assemblea Generale dei soci
10.7 | Ogni socio ha un voto ed
è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative, eccezion fatta per
quelle di Presidente e Vice Presidente da scegliere tra i Soci Ordinari (purché
non consiglieri in carica del CNEL o del CESE). L’esercizio della facoltà di voto è riservato alla persona del socio e non è delegabile tranne che ad altro socio avente diritto di voto. Ogni socio può rappresentare con delega scritta non più di due altri soci. Non è ammesso il voto per corrispondenza. | |||
10.8 | L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea Generale nomina il segretario, incaricato della redazione del verbale della riunione, e se lo ritiene il caso, nell’evenienza di votazioni da svolgersi, due o più scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell’Assemblea. | |||
SEGUE |