STATUTO
Art. 19 - Scioglimento
19.1 | In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. | |||
19.2 | Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri. | |||