STATUTO
Art. 20 – Rinvio
20.1 | Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile nonché al D. Lgsl. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni, in quanto applicabili. | |||