STATUTO
Art. 7 - Avanzi di gestione
7.1 | Gli eventuali utili di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, ai sensi dell’Art. 4 del presente statuto. | |||
7.2 | All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. | |||