art.8-2 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 8 – Associati


8.6Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.





8.7In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell’Associazione, mancato pagamento della quota associativa periodica, inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.





8.8Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può adire il Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto mediante ricorso da presentare per iscritto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione; in ogni caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa nelle more della pronuncia del Collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri si deve riunire per esaminare il ricorso entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo e deve pronunziare la sua decisione entro i successivi sessanta giorni.
La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e finale.





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