STATUTO
Art. 10 – Assemblea Generale dei soci
10.3 | L’Assemblea è convocata dal Presidente, anche al di fuori dei casi previsti dal pregresso paragrafo 10.2, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli aderenti o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l’ordine del giorno. Tale avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a tutti gli associati nonché ai Revisori dei conti, se nominati, a mezzo di lettera, fax, messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne ragionevolmente l'avvenuto ricevimento, presso il domicilio di ciascuno risultante dal libro dei soci, nonché dovrà essere esposto mediante affissione in ogni sede dell’Associazione almeno venti giorni prima della data della riunione. Ai fini del rispetto del citato termine farà fede la data del timbro postale o comunque la data dell’invio. | |||
10.4 | L’Assemblea Generale può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede legale purché in Italia o, comunque, in particolari occasioni, anche nel territorio europeo. | |||
10.5 | Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’Art. 21 del Codice Civile. | |||
10.6 | Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. | |||
SEGUE |