STATUTO
Art. 10 – Assemblea Generale dei soci
10.1 | L’Assemblea Generale è composta da tutti i Soci Ordinari dell’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione stessa. Possono parteciparvi i Soci Onorari e Sostenitori con diritto di parola ma senza diritto di voto. | |||
10.2 | L’Assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 31 dicembre). Essa inoltre: | |||
• | provvede
alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (fermo restando che i Soci
Consiglieri in carica del CNEL o del CESE non possono raggiungere la metà dei
componenti complessivi del Consiglio Direttivo), dei componenti del Collegio
dei Probiviri e eventualmente dei componenti del Collegio dei Revisori dei
conti; | |||
• | provvede
alla nomina del Presidente, che deve essere un Socio Ordinario (purché non
Consigliere in carica del CNEL o del CESE); | |||
• | provvede
alla nomina del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che deve essere un
Socio Ordinario (purché non Consigliere in carica del CNEL o del CESE); in caso
di vacanza in corso di esercizio tale nomina è di competenza del Consiglio
Direttivo per essere poi sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea, alla
prima riunione utile; | |||
• | delinea gli indirizzi generali e programmatici dell’attività dell’Associazione; | |||
• | delibera
sulle modifiche al presente Statuto, da adottarsi con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti. Il quorum costitutivo in prima convocazione è raggiunto con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritti di voto. | |||
• | approva eventuali regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che intendano disciplinare lo svolgimento dell’attività dell’Associazione; | |||
• | delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; | |||
• | delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto; | |||
• | delibera su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. | |||
SEGUE |