art.8-1 - ARTICOLO NOVANTANOVE - Associazione per il Dialogo sociale

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STATUTO
Art. 8 – Associati


8.3L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tra gli aderenti all’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione (che non sia espressamente stabilita nello Statuto) alla partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo, purché siano in regola con il pagamento delle quote associative da versare periodicamente.





8.4L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi associativi; partecipare alle attività promosse dall’Associazione; usufruire di tutti i servizi dell’Associazione.





8.5Gli associati hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività associative prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea Generale dei soci.









SEGUE
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